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D. M. n. 2
Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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| Roma, 9 gennaio 2009 |
Visto il D.P.R. 28
aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il
regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di
trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma
dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto in particolare l’art. 1,
comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il
Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce, con proprio
decreto, il termine entro il quale il personale del comparto
scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può
presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o
di dimissioni volontarie dal
servizio;
Vista la Legge n. 133 del 6
agosto 2008 art. 72, commi 7 e
11;
Vista la circolare n. 10 del 20
ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano i
criteri per l’ applicazione della norma
sopracitata;
Considerato che per le
domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi
dell’art. 509, commi 2 e 3 del Testo Unico approvato con
decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, da parte di
coloro che non abbiano maturato l’anzianità minima o massima
utile per il conseguimento della pensione, nonché per le
domande di cessazione dal servizio presentate dal personale
che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del
65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale
stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio
e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di
servizio utile al
pensionamento;
Considerato che, ai
sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del Regolamento, deve
essere fissata la data per la comunicazione al personale
dimissionario della mancata maturazione del diritto al
trattamento di pensione;
Visto il
C.C.N.L. sottoscritto l’11 aprile 2006, nel quale, per il
personale dell’area V della dirigenza scolastica, sono state
convenute norme e procedure per la cessazione dal servizio per
il personale incluso in detta area;
DECRETA:
Art.1
- Il termine per la presentazione, da parte del personale
dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a
riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in
servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai
fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima, ai
sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994,
n. 297 a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2009,
nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al
26 gennaio 2009.
- Lo stesso termine del 26 gennaio 2009 si intende
applicato anche nei confronti del personale che desideri
cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata
nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello
che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del
trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio
1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.
- Per i dirigenti scolastici valgono altresì i diversi
termini stabiliti dal CCNL 11 aprile 2006 e,
conseguentemente il suddetto termine ha valore meramente
ordinatorio.
Art.2
- L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico
da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato
entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni
operative che segue il presente decreto.
- Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari
per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del
diritto a pensione al personale dimissionario che, dal canto
suo, potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni.
Art.3
- L’accettazione delle domande di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni
volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento in
servizio per le sopra richiamate fattispecie previste
dall’art. 509 del D.P.R. 16 aprile 1994, n.297, commi 2 e 3
, si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui
all’art. 1, senza l’emissione del provvedimento formale.
- Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui
all’art 1, 26 gennaio,l’Amministrazione comunicherà
l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della
domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento
disciplinare.
- Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal
servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento
disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è
disposta con effetto dalla data di emissione del relativo
provvedimento.
Art 4 I Dirigenti scolastici
provvederanno ad inoltrare direttamente all’Ufficio scolastico
Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in
servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre
inoltreranno all’Ufficio scolastico provinciale quelle del
personale docente, educativo e ATA.
Art. 5 Con successiva direttiva
verranno disciplinate le modalità di attuazione dell’art. 72,
commi 7 e 11 della legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere, per
gli effetti, dal 1° settembre 2009.
IL MINISTRO f.to Mariastella Gelmini
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aggiornato: 09/01/2009
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